Il medico non incorre in responsabilità penale a fronte del ragionevole dubbio sul nesso di causalità. Commento a Corte di Cassazione - Quarta Sezione Penale, Sentenza 28 novembre 2014, n. 49654
DOI:
https://doi.org/10.7175/pmeal.v9i3.1195Abstract
[Physicians don’t incur criminal responsibility if there is reasonable doubt about the causal link. Comment to: judgment of the Court of Cassation (28 November 2014, n. 49654)]
Abstract non presente. Si riporta l'inizio dell'editoriale
Nell’ambito delle decisioni giudiziali afferenti la responsabilità medica, si ritengono ormai consolidati e pacifici gli orientamenti giurisprudenziali che assumono quale caposaldo delle proprie argomentazioni il portato della nota sentenza “Franzese” della Corte di Cassazione a Sezioni Unite [1], secondo cui, sostanzialmente, allineandosi al principio di diritto della “dimostrazione di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio”, di cui all’art. 533 comma 1, del codice di procedura penale: «La condotta del medico che si configuri come colposa, in presenza di probabilità solamente causali, non rappresenta più la condicio sine qua non, senza la quale cioè, nel giudizio controfattuale, si può affermare che l’evento lesivo non si sarebbe verificato ma, al contrario, che anche senza quella condotta colposa (o meglio, in presenza di una condotta medica non colposa), si può dire che quel particolare evento si sarebbe potuto verificare ugualmente» [2].
Riferimenti bibliografici
Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali, 11 settembre 2002, n. 30328
Codice di Procedura Penale, art. 533, comma 1
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, 28 novembre 2014, sentenza n. 49654
Codice Civile, art. 1176, comma 2
Codice Penale, art. 589
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