Il giudizio prognostico nell’evento malattia
DOI:
https://doi.org/10.7175/pmeal.v6i2.290Abstract
[The prognostic judgment in the disease]
Abstract non presente. Si riporta l'inizio dell'editoriale:
La certificazione di malattia per fini lavorativi viene redatta dal medico di medicina generale (MMG) stabilendo non la prognosi clinica della malattia e il tempo necessario al paziente per la restitutio ad integrum, bensì la sua rilevanza rispetto all’idoneità al lavoro specifico svolto.
L’art. 24 del codice deontologico precisa che il medico curante è tenuto ad attestare i dati clinici direttamente constatati e/o oggettivamente confermati, comportandosi con la massima diligenza, registrando i dati attentamente e correttamente e formulando giudizi obiettivi e scientificamente corretti.
La certificazione di malattia ai fini lavorativi, ha, in effetti, una sua ricaduta precisa sui diritti del lavoratore e sulle prestazioni economiche erogate dagli enti previdenziali: in effetti, se dalla malattia, secondo quanto dichiarato dal MMG, scaturisce un’infermità comportante incapacità lavorativa e la totale impossibilità temporanea della prestazione, l’art. 2 del D.L. 663/1979 sancisce il diritto per il lavoratore di beneficiare dei mezzi di sostentamento adeguati alle sue esigenze di vita.
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